risarcimento terzo trasportato, risarcimento del terzo trasportato

Ti ritrovi, tuo malgrado, a cercare informazioni sul risarcimento del terzo trasportato?

Rimanere coinvolto in un incidente mentre sei a bordo di un’auto guidata da un’altra persona non è certamente una cosa piacevole: tuttavia, in base al criterio del Risarcimento terzo trasportato, qualora dovessi subire un danno in una circostanza del genere avrai sempre diritto ad essere risarcito dalla compagnia presso cui è assicurato il veicolo su cui eri trasportato.

Ma le buone notizie non finiscono qua: in caso di incidente di qualunque entità, tutte le persone, escluso il conducente, che si trovavano a bordo dell’auto saranno risarcite indipendentemente da quella che è stata la dinamica del sinistro.

Ciò significa che l’obbligo del risarcimento da parte dell’assicurazione scatta sempre e comunque anche quando la responsabilità dell’incidente non sia riconducibile a chi era al volante della vettura su cui era trasportato, bensì all’altro conducente.

Le implicazioni della convenzione terzi trasportati sono chiare ed evidenti: mettiamo ad esempio che mentre sei a bordo di un’auto, questa rimanga coinvolta in un sinistro con un altro veicolo che non è assicurato, oppure che il secondo conducente scappi senza lasciare i suoi dati.

In entrambi questi casi, tu riceverai comunque un risarcimento danni terzo trasportato in quanto sarà l’assicurazione dell’auto su cui ti trovavi a risarciti, indipendentemente che la colpa del sinistro sia attribuibile al suo conducente o meno.

Cosa è il risarcimento terzo trasportato

Il risarcimento terzo trasportato è introdotto in virtù dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni che prevede che ogni danno subito dal terzo passeggero trasportato venga risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato viaggiava al momento dell’incidente, a prescindere da come si sia svolta la dinamica del sinistro.

La buona notizia, in questo caso, è che qualora tu dovessi rimanere coinvolto in una situazione del genere, non dovrai aspettare che i periti delle due assicurazioni stabiliscano a chi va attribuita la responsabilità del sinistro, ma sarà l’assicurazione stessa dell’auto su cui ti trovavi a bordo a risarcirti per ogni eventuale danno subito.

Ma, attenzione, le sorprese non finiscono qui: il risarcimento terzo trasportato è valido anche quando stai viaggiando in sella ad un motore regolarmente assicurato e si applica indipendentemente dal grado di parentela fra conducente e passeggero.

Come funziona il risarcimento del terzo trasportato

Nel caso di risarcimento terzo trasportato, la legge impone di fatto una procedura di risarcimento equivalente a quella prevista in caso di indennizzo diretto dall’articolo 148 Codice delle Assicurazioni.

Questo significa, fra l’altro, che in caso di incidenti gravi in cui avvenga il decesso del trasportato, saranno i suoi familiari a ricevere il risarcimento spettante.

Hanno pertanto diritto al risarcimento anche coniuge e figli dello stesso conducente, o lo stesso proprietario qualora al momento del sinistro non fosse alla guida.

Sono inoltre contemplati ai fini del risarcimento anche incidenti avvenuti durante le fasi di salita e discesa dal veicolo e durante la sosta e la fermata.

L’iter per ottenerlo

Per ottenere il risarcimento, il passeggero danneggiato dovrà inoltrare apposita richiesta tramite lettera raccomandata alla compagnia presso cui è assicurato il veicolo su cui stava viaggiando, anche se questi non fosse il principale responsabile del sinistro.

Nella richiesta sarà opportuno inserire oltre ai propri dati anagrafici, ai dati relativi alla vettura e al sinistro in cui si è rimasti coinvolti, anche un elenco delle lesioni fisiche e dei danni materiali subiti (ad esempio rottura di occhiali, di abiti o altri oggetti indossati).

Se in tuo possesso, ricorda anche di allegare tutta la documentazione medica relativa alle lesioni subite quale ad esempio:

  • Verbale del pronto soccorso;
  • Referti di visite specialistiche e indagini diagnostiche;
  • Ricette di medicinali prescritte come conseguenza dell’incidente subito.

Per documentare invece i danni materiali, è senz’altro utile allegare foto, fatture e preventivi per la riparazione dei vari oggetti danneggiati.

È inoltre richiesta, in alcuni casi, anche una dichiarazione che attesti che la persona danneggiata non abbia diritto a prestazioni ulteriori da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie  (ad esempio l’INAIL).

Solo in caso di morte del trasportato, si dovrà allegare anche lo stato di famiglia.

Entro 90 giorni dall’invio di tutta la documentazione (60 se i danni solo limitati alle sole cose) la compagnia assicuratrice sarà obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, solitamente preceduta da una visita di un medico legale ingaggiato dalla stessa assicurazione cui il richiedente non potrà in alcun modo sottrarsi, pena il decadimento della stessa richiesta di risarcimento.

Cosa succede dopo aver ricevuto l’offerta da parte della compagnia assicurativa

Una volta formulata l’offerta, le ipotesi possibili sono le seguenti:

  1. Che il danneggiato accetti l’offerta, che sarà quindi erogata entro 15 giorni dall’avvenuta accettazione;
  2. Che il danneggiato non accetti l’offerta o non si pronunci su quest’ultima entro i 30 giorni.

In questo secondo caso, la compagnia dovrà comunque provvedere al pagamento della somma proposta entro i 15 giorni previsti, a titolo di anticipo del risarcimento complessivo.

Il danneggiato potrà presentare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale nel caso di incidenti gravi solo se la compagnia ometterà di presentare la sua offerta entro i termini previsti.

Può accadere però, nel caso di incidenti molto gravi, che il risarcimento richiesto sia superiore al limite del massimale previsto dalla Legge (vale a dire 5 milioni di euro per danni a persona, 1 milione di euro per danni a cose): in questo caso la persona danneggiata dovrà agire anche nei confronti dell’assicurazione del veicolo (o dei veicoli) responsabile del sinistro per recuperare la somma totale.

Un esempio per farti capire meglio questa ultima eventualità?

Mettiamo che tu, mentre viaggiavi a bordo dell’auto di un tuo collega, subisca un danno superiore a 5 milioni di euro; in tal caso, la compagnia presso cui è assicurato il veicolo su cui viaggiavi ti risarcirà fino a 5 milioni, mentre la parte restante sarà risarcita dall’assicurazione dell’altro o degli altri veicoli coivolti.

Quando si applica

Come ho scritto sopra, la convenzione terzo trasportato si applica nei confronti di ogni tipo di situazione, sia quando la responsabilità sia del conducente dell’auto su cui si trova il danneggiato, sia quando non lo sia.ico

Questo, ovviamente, ha lo scopo di tutelare la persona rimasta vittima di incidente mentre era a bordo di un veicolo non essendo alla guida, anche qualora si trattasse di adulto o di minore con un legame di parentela con il conducente o il proprietario del veicolo.

Contrariamente a quanto si pensi, anche qualora il trasportato rimasto vittima di incidente non avesse correttamente allacciato la cintura di sicurezza, avrà lo stesso diritto ad essere risarcito sulla base di questa norma del codice delle assicurazioni.

Il mancato allacciamento della cintura può eventualmente decretare un ridimensionamento della somma risarcita, qualora i danni provocati siano stati dovuti soprattutto al non utilizzo di questo importante dispositivo di sicurezza.

È pertanto errato pensare che al passeggero che non abbia allacciato la cintura non spetti nulla in caso di incidente: questa interpretazione della legge è in parte legata anche al fatto che se il trasportato viaggiava senza cintura, la responsabilità in questo caso è anche del conducente che ha accettato di circolare in condizioni di insicurezza (questo è particolarmente vero nel caso, ad esempio, i trasportati siano dei bambini).

E se l’assicurazione non avesse intenzione di pagare? Clicca qui e scopri come comportarti anche nel caso in cui la compagnia ritardasse nei risarcirti!


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