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Di chi è la responsabilità di un tamponamento a catena?

Uno degli incidenti che può causare maggiore confusione negli automobilisti è sicuramente il tamponamento a catena.

Quando si verifica un tamponamento auto infatti non è insolito farsi alcune domande tipo: Di chi è la responsabilità? Chi deve pagare i danni? Cosa succede quando avviene un tamponamento con auto parcheggiata?

Tutte queste domande sono più che lecite per riuscire a salvaguardarsi o comunque a comprendere se si deve o meno pagare qualche danno e fino a che punto si possa essere considerati responsabili in un tamponamento auto.

In questa guida oggi, voglio illustrarti dunque come funziona il tamponamento a catena, cosa fare se ci si trova in questa situazione e, sopratutto, chi deve pagare nel momento in cui si è coinvolti in questa tipologia di incidente.

Come funziona il tamponamento a catena

Un tamponamento a catena è definito tale quando si verifica l’urto della parte anteriore di una vettura con la zona posteriore di un’altra che la precede nello stesso senso di marcia, e questa situazione si verifica tra un numero di vetture superiore a due.

Per evitare il verificarsi di un tamponamento a catena, il codice della strada all’articolo 141 stabilisce che è obbligo del conducente di un veicolo: regolare sempre la velocità alle condizioni del traffico e della strada, e mantenere la distanza di sicurezza al fine di evitare dei pericoli e ogni altra causa di disordine nel campo della circolazione stradale.

Partendo da questo presupposto la colpa dunque, viene addebitata sempre a chi tampona, quindi a colui che presenta un danneggiamento della zona anteriore della vettura.

La colpa viene imputata a chi materialmente effettua il tamponamento, perché quando l’automobilista segue le regole della distanza di sicurezza egli ha tutto il tempo e lo spazio per la giusta frenatura e manovra, nel caso in cui il conducente della vettura difronte diminuisca improvvisamente la sua andatura di velocità.

Nel caso in cui si verifichi una situazione del genere, ai fini dell’individuazione del responsabile si nota come sia necessario distinguere tra il tamponamento a catena in movimento e il tamponamento a catena tra veicoli fermi in colonna. Nel primo caso si applica l’art. 2054, comma 2 del Codice Civile che prevede la presunzione di colpa in egual misura di entrambi i conducenti delle coppie di veicoli (tamponante + tamponato).

Questa presunzione di colpa paritaria è fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza prevista con il veicolo antistante.

Il sistema di colpa paritario può essere “evitato” nel momento in cui si fornisce una prova liberatoria che comprova che si sia fatto tutto ciò che era possibile per evitare il danno.

Quando invece lo scontro tra veicoli avviene nel momento in cui si è parte di una colonna di vetture in sosta, l’unico responsabile degli effetti delle varie collisioni è il conducente che per primo le ha determinate tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna. Quindi in questo caso, secondo quanto determinato dalla Corte di Cassazione n.4021/2013, la responsabilità è dell’ultimo conducente delle varie auto in sosta. 

Tamponamento a catena: cosa fare

Quando si verifica un tamponamento a catena è normale chiedersi cosa fare in questo caso. Come ho già accennato, nell’ipotesi in cui si sia verificato un tamponamento tra vari veicoli in movimento allora sino a che non sussiste una prova contraria si presume che ciascuno dei conducenti sia responsabile del danno provocato al veicolo dinanzi a lui.

Quindi in via sostanziale nel momento in cui scatta la presunzione di colpa il conducente che ha danneggiato la zona posteriore del veicolo durante un tamponamento a catena in movimento, la Corte di Cassazione Civile ha determinato che si debba compilare il CID tra la vettura in testa e quella nel mezzo.

La vettura in testa dunque attribuirà la responsabilità a chi ha dato inizio al tamponamento a catena, riportando infine i dati della vettura e del conducente responsabile sul modulo.

L’unica ipotesi nel campo dei tamponamenti a catena tra i veicoli in movimento, che permetta ad uno dei conducenti coinvolti, di essere considerato indenne dall’incidente ed esente da ogni responsabilità è quella di fornire una prova liberatoria che poi potrà essere constata dal giudice nel caso in cui si avvii un procedimento giudiziario.

Nel secondo caso, ossia quello che prevede il tamponamento delle vetture in sosta, il primo veicolo è escluso da ogni responsabilità, mentre sarà l’ultimo veicolo a dover compilare il modulo CID con il conducente di mezzo e poi con il veicolo in testa.

Infatti, la colpa viene attribuita tutta all’ultimo veicolo perché è questo che, speronando l’auto dinanzi a sé, ha causato di conseguenza gli altri tamponamenti.

Tamponamento a catena chi paga i danni

Adesso che abbiamo visto nel tamponamento a catena responsabilità dei vari conducenti andiamo a definire esattamente chi paga i danni.

Essendo coinvolti più veicoli, quando succede un tamponamento a catena non si opera con l’indennizzo diretto ma si applica la procedura che disciplina una zona risarcitoria non diretta alla propria compagnia di assicurazione, ma bensì a quella del veicolo considerato il responsabile del sinistro.

Quindi in caso di tamponamento a catena in movimento, l’automobilista che tampona l’auto che ha di fronte e al contempo è stato tamponato da un’altra vettura, chiederà il risarcimento dei danni all’assicurazione di colui che ha tamponato il posteriore della sua auto, e, al contempo, sarà tenuto a risarcire quello che invece ha tamponato lui stesso.

Ne consegue che, in tal caso, la domanda risarcitoria non andrà mai inoltrata alla propria compagnia di assicurazione, bensì a quella del veicolo responsabile del sinistro (ossia quello tamponante nel caso di veicoli in movimento o all’ultimo che ha dato origine all’incidente nel caso di veicoli fermi).

Rimane fermo, invece, che il terzo trasportato su uno dei veicoli coinvolti dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.

Ciò in conformità alle previsioni di cui all’art. 141 del Codice delle assicurazioni, il quale sancisce che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

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